Legge sulla partecipazione: gli emendamenti di ARCI Puglia

Stamane, presso la sala “Guaccero” del Consiglio Regionale della Puglia, il Presidente Regionale di ARCI Puglia, Davide Giove, è stato ricevuto in audizione dalla VII Commissione Consiliare Permanente sul DDL n. 145 del 04/08/2016 “Legge sulla partecipazione”.

Diversi gli emendamenti al DDL presentati da ARCI Puglia a tutti i quattro capi del disegno, dal coinvolgimento del terzo settore nei percorsi di formazione alla premialità per i comuni che adeguino i propri statuti all’introduzione della discussione anche per le trivellazioni a terra e a mare.

Arci Puglia chiede, inoltre, che le deliberazioni partecipative siano obbligatoriamente recepite dalle autorità deliberanti e che dalle proposte di processi partecipative siano esclusi i partiti, attualmente previsti, essendo essi già in grado di agire attraverso le istituzioni o con il diritto di tribuna.

ARCI chiede di modificare il titolo della legge in “LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE POPOLARE PIENA E CONSAPEVOLE  NELLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE REGIONALI E LOCALI”

“Da diversi anni – ha dichiarato il Presidente Regionale ARCI Davide Giove – la nostra associazione propone momenti regionali di confronto e di formazione sui modelli di legislazione della partecipazione e abbiamo guardato con estremo interesse sin da subito all’iter di questa legge che speriamo, insieme ai diversi soggetti del Forum del Terzo Settore, di contribuire a migliorare nei suoi aspetti perfettibili”. 

Il testo della Legge è consultabile qui.

Di seguito gli emendamenti proposti al DDL proposti da ARCI Puglia:

Proposte di emendamenti ARCI Comitato Regionale Puglia

Audizione VII Commissione consiliare regionale permanente

del 26 gennaio 2017 su “Legge sulla partecipazione”

(Atto consiliare n. 292/A)

TITOLO

Si propone la modifica del titolo del ddl così come segue:

LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE POPOLARE PIENA E CONSAPEVOLE  NELLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE REGIONALI E LOCALI

CAPO I – PRINCIPI E OBIETTIVI

Art. 1.  Principi

Rileviamo che questi principi devono essere coordinati con i principi di cui al DDL n. 102 del 15.6.2016 “Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici. Infatti l’attuazione di tale ddl potrebbe potenzialmente “compromettere” i risultati che si vanno a raggiungere attraverso il presente ddl, in quanto diventa difficile definire in maniera oggettiva il limite tra gli “interessi particolari” e quelli “generali”, soprattutto nel caso di progetti promossi da imprese profit. Riteniamo indispensabile ribadire la priorità dell’interesse generale qualora, attraverso i due dispositivi, si giunga a discutere dei medesimi interventi.

Art. 2. Obiettivi

Si propone di modificare il comma 3, lettera b) nel seguente modo:

b) le modalità di svolgimento delle attività di formazione da destinare ad enti locali e dipendenti regionali, nonché a rappresentanti del terzo settore.

Si propone di modificare il comma 4 inserendo alla fine la seguente frase:

Al fine di incentivare la costituzione dei “Forum sociali” la Regione definisce nel regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, delle forme di premialità per i Comuni che adeguano i propri statuti.

CAPO II

Art. 4.

  1. Si propone la modifica del comma 7 eliminando la seguente frase finale:  Nel caso in cui le deliberazioni finali si discostino dal documento di proposta partecipata le autorità deliberanti devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso”.
  1. 2.Si propone di inserire alla fine del comma: , che comunque non potrà essere superiore a ulteriori 6 mesi.

Art. 5.

Si propone di modificare il 10° interlinea come di seguito

–       svolgere in collaborazione con le strutture amministrative preposte, come indicate nel regolamento di cui all’art. 2 comma 3, una specifica attività di formazione da destinare ad enti locali e dipendenti regionali,  nonché a rappresentanti del terzo settore.

CAPO III 

Art. 7

  1. Si propone di modificare il comma 2, lettera c) nel seguente modo
  2. per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi da un minimo di euro 5.000.000 e fino a euro 50.000.000 che presentino rilevanti profili di interesse regionale;
  3. Si propone di integrare il comma 5 con la lettera
  4. g) trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di idrocarburi.

CAPO IV

Art 15

Si propone di modificare il comma 2, eliminando la parola finale:. “i partiti”

Art. 16 

Si propone di modificare il comma 2 nel seguente modo:

  1. I soggetti destinatari dei contributi devono configurarsi come associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato di cui alla legge 383/2000 ed alla legge 266/1991 e regolarmente iscritte nei registri nazionali o regionali, fondazioni o altre istituzioni di diritto privato non aventi scopo di lucro, anche se non riconosciuti come persone giuridiche, purché aventi finalità di carattere sociale, civico, solidaristico o culturale volti a consentire la partecipazione dei cittadini ai sensi della presente legge.

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