Stamane, presso la sala “Guaccero” del Consiglio Regionale della Puglia, il Presidente Regionale di ARCI Puglia, Davide Giove, è stato ricevuto in audizione dalla VII Commissione Consiliare Permanente sul DDL n. 145 del 04/08/2016 “Legge sulla partecipazione”.
Diversi gli emendamenti al DDL presentati da ARCI Puglia a tutti i quattro capi del disegno, dal coinvolgimento del terzo settore nei percorsi di formazione alla premialità per i comuni che adeguino i propri statuti all’introduzione della discussione anche per le trivellazioni a terra e a mare.
Arci Puglia chiede, inoltre, che le deliberazioni partecipative siano obbligatoriamente recepite dalle autorità deliberanti e che dalle proposte di processi partecipative siano esclusi i partiti, attualmente previsti, essendo essi già in grado di agire attraverso le istituzioni o con il diritto di tribuna.
ARCI chiede di modificare il titolo della legge in “LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE POPOLARE PIENA E CONSAPEVOLE NELLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE REGIONALI E LOCALI”
“Da diversi anni – ha dichiarato il Presidente Regionale ARCI Davide Giove – la nostra associazione propone momenti regionali di confronto e di formazione sui modelli di legislazione della partecipazione e abbiamo guardato con estremo interesse sin da subito all’iter di questa legge che speriamo, insieme ai diversi soggetti del Forum del Terzo Settore, di contribuire a migliorare nei suoi aspetti perfettibili”.
Il testo della Legge è consultabile qui.
Di seguito gli emendamenti proposti al DDL proposti da ARCI Puglia:
Proposte di emendamenti ARCI Comitato Regionale Puglia
Audizione VII Commissione consiliare regionale permanente
del 26 gennaio 2017 su “Legge sulla partecipazione”
(Atto consiliare n. 292/A)
TITOLO
Si propone la modifica del titolo del ddl così come segue:
LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE POPOLARE PIENA E CONSAPEVOLE NELLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE REGIONALI E LOCALI
CAPO I – PRINCIPI E OBIETTIVI
Art. 1. Principi
Rileviamo che questi principi devono essere coordinati con i principi di cui al DDL n. 102 del 15.6.2016 “Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici. Infatti l’attuazione di tale ddl potrebbe potenzialmente “compromettere” i risultati che si vanno a raggiungere attraverso il presente ddl, in quanto diventa difficile definire in maniera oggettiva il limite tra gli “interessi particolari” e quelli “generali”, soprattutto nel caso di progetti promossi da imprese profit. Riteniamo indispensabile ribadire la priorità dell’interesse generale qualora, attraverso i due dispositivi, si giunga a discutere dei medesimi interventi.
Art. 2. Obiettivi
Si propone di modificare il comma 3, lettera b) nel seguente modo:
b) le modalità di svolgimento delle attività di formazione da destinare ad enti locali e dipendenti regionali, nonché a rappresentanti del terzo settore.
Si propone di modificare il comma 4 inserendo alla fine la seguente frase:
Al fine di incentivare la costituzione dei “Forum sociali” la Regione definisce nel regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, delle forme di premialità per i Comuni che adeguano i propri statuti.
CAPO II
Art. 4.
- Si propone la modifica del comma 7 eliminando la seguente frase finale: “Nel caso in cui le deliberazioni finali si discostino dal documento di proposta partecipata le autorità deliberanti devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso”.
- 2.Si propone di inserire alla fine del comma: , che comunque non potrà essere superiore a ulteriori 6 mesi.
Art. 5.
Si propone di modificare il 10° interlinea come di seguito
– svolgere in collaborazione con le strutture amministrative preposte, come indicate nel regolamento di cui all’art. 2 comma 3, una specifica attività di formazione da destinare ad enti locali e dipendenti regionali, nonché a rappresentanti del terzo settore.
CAPO III
Art. 7
- Si propone di modificare il comma 2, lettera c) nel seguente modo
- per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi da un minimo di euro 5.000.000 e fino a euro 50.000.000 che presentino rilevanti profili di interesse regionale;
- Si propone di integrare il comma 5 con la lettera
- g) trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di idrocarburi.
CAPO IV
Art 15
Si propone di modificare il comma 2, eliminando la parola finale:. “i partiti”
Art. 16
Si propone di modificare il comma 2 nel seguente modo:
- I soggetti destinatari dei contributi devono configurarsi come associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato di cui alla legge 383/2000 ed alla legge 266/1991 e regolarmente iscritte nei registri nazionali o regionali, fondazioni o altre istituzioni di diritto privato non aventi scopo di lucro, anche se non riconosciuti come persone giuridiche, purché aventi finalità di carattere sociale, civico, solidaristico o culturale volti a consentire la partecipazione dei cittadini ai sensi della presente legge.